Piano Casa
Facciamo una breve sintesi sul “piano casa” guardando anche a ciò che è stato deliberato nel consiglio comunale del 30 ottobre 2009.
La legge regionale n°14 del 2009 meglio nota come “piano casa” prevede:
- sia consentito l’ampliamento degli edifici esistenti nei limiti del 20 per cento del volume se destinati ad uso residenziale e del 20 per cento della superficie coperta se adibiti ad uso diverso (art.2) ;
- la possibilita di sostituzione e rinnovamento del patrimonio edilizio esistente mediante la demolizione e ricostruzione degli edifici realizzati anteriormente al 1989, con aumenti di volume (per le case di abitazione) e di superficie (per gli edifici non residenziali) fino al 40 per cento, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, purché tali interventi siano compatibili con la destinazione urbanistica dell’area, non modifichino la destinazione d’uso degli edifici ed utilizzino tecniche di edilizia sostenibile e fonti ad energia rinnovabile(art.3).
Gli interventi di cui sopra sono sottoposti a denuncia di inizio attività (DIA) e alla stessa dovranno poi essere allegati alcuni documenti elencati all’art. 6.
Per le prime case è previsto inoltre che il contributo di costruzione sia ridotto del 60 per cento .
Il piano all’art.9 provvede poi ad escludere espressamente dalla propria applicabilità alcuni tipi di edifici tra cui quelli posti nel centro storico. Per quanto ci riguarda non è una limitazione di poco conto, tenuto conto che gran parte del nostro paese ricade in base al PRG, nel centro storico, vedi Mappa Paese .
Con deliberazione consigliare è poi stato previsto:
- nelle zone agricole “E” e per gli edifici residenziali con volumetria pari o superiore a 1.000= (mille) metri cubi è applicabile solamente l’art. 3 della normativa in argomento (demolizione e ricostruzione).
- in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 3 per i relativi interventi è richiesto quale titolo abilitativo il Permesso di Costruire;
- L’eventuale ampliamento costruito separatamente dal fabbricato principale avente più unità immobiliari e tendente a soddisfare ognuna o parte di esse, deve essere incluso in un unico volume e realizzato in armonia con il fabbricato principale, in una volta e con un solo progetto unitario;
- Nella zona di “Pian dei Buoi”, come da cartografia, gli edifici esistenti realizzati con una volumetria superiore a 70 (settanta) metri cubi non potranno beneficiare delle agevolazioni previste dalla L.R. n°14/2009, così come gli immobili realizzati su terreno comunale concessi con diritto di superficie da parte del Comune. Ciò nel rispetto del valore paesaggistico ed ambientale che la zona riveste e per quanto riguarda gli immobili realizzati su terreno comunale, concessi con diritto di superficie, anche per la complessità che la questione riveste dal punto di vista giuridico e contabile.
Per ulteriori informazioni:
- testo completo legge su sito Consiglio Regionale Veneto ;
- sezione urbanistica sito ufficiale della Regione Veneto.