Dei determinati segugi della notizia, dei tenaci watchdog della cronaca sanitaria e sociale e, meno prosaicamente, del giornalume d’inchiesta e dei giornalai-lemming abbiamo già detto. Nei giorni scorsi lamentavo la mancanza di un zagrebeschi qualsiasi che, come in occasione del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016, si ergesse a diga contro la deriva antidemocratica in atto nel Paese, palesata dalle decisioni prese da giuseppi via DPCM e “sanate” poi da un decreto legge di incerta lettura.
Ma nulla si sentiva, al riguardo, anche perché, paradossalmente, i DPCM non costituiscono materia sottoponibile al giudizio della Corte Costituzionale in quanto… “non sono legge”.
Finalmente, tale Gaetano Silvestri, “giurista, accademico e rettore italiano, giudice della Corte costituzionale e presidente della stessa dal 19 settembre 2013 al 28 giugno 2014”, s’è desto. Questa è musica per le mie orecchie.
Di seguito il sommario e alcuni stralci dell’articolo Covid-19 e Costituzione che può essere letto per intero a questo indirizzo.
SOMMARIO: 1. Le garanzie costituzionali non possono essere “sospese”. 2. Il ricorrente disprezzo per la democrazia parlamentare. 3. L’alterazione progressiva del sistema delle fonti. 4. Possibile sveltimento del procedimento di conversione dei decreti legge. 5. Emergenza e sistema delle autonomie
Colto alla sprovvista da un dramma epocale inizialmente sottovalutato, il Governo italiano – come, anche se in forme diverse, tutti gli altri governi del mondo, a cominciare dal celebrato Governo cinese – ha dato vita ad una serie impressionante di atti normativi, primari e secondari, che si sono accavallati, sovrapposti e contraddetti, con scarso o nessun rispetto per quella noiosa ed ingombrante costruzione che i giuristi chiamano “sistema delle fonti”. Non si percepisce con sufficiente nettezza che il rispetto dell’ordine costituzionale delle fonti non è concessione ad una mania classificatoria di specialisti autoreferenziali, ma la carne viva della democrazia “reale”. […]
Tra i tanti profili meritevoli di attenzione, mi soffermo brevemente su quello che mi sembra il punto capitale della problematica costituzionalistica della gestione dello stato di necessità: il rispetto del principio di legalità e della riserva di legge.[…]
Detto questo, non bisogna dimenticare che nelle presenti circostanze le restrizioni incidono inevitabilmente almeno sulle libertà personale (art. 13 Cost.), di circolazione e soggiorno (art. 16 Cost.), di riunione (art. 17 Cost.), di religione (art. 19 Cost.), di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.), nonché sul diritto-dovere al lavoro (art. 4 Cost.) e sulla libertà di iniziativa economica privata (art. 41 Cost.). Se da questi caposaldi si passa alle conseguenze indirette delle restrizioni, quasi tutta la prima parte della Costituzione risulta incisa dalle norme di contenimento del contagio da Covid-19. Molto lavoro per il Parlamento? Al contrario purtroppo, poco lavoro. […]
In ogni caso, nessuna legge autorizzativa potrà mai consentire ad una Regione (a fortiori ad un ente locale) di emanare norme che impediscano o ostacolino la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, in palese dispregio del primo comma del citato art. 120 della Cost., come purtroppo in qualche caso si sta verificando. […]