In Italia il suffragio diventa universale solo nel 1912 (e solo per i maschi) mentre il diritto di voto esteso alle donne è una “conquista” (che culla di civiltà …) introdotta solo nel 1946 (in Wyoming, nel 1869). Ed è solo dal 2006 – cioè l’altro ieri – con la legge 85 di riforma del codice penale che alcuni “delitti contro la personalità dello Stato” sono stati depenalizzati passando dal carcere alla multa. Il primo emendamento della Costituzione Americana stabilisce che “il Congresso non potrà porre in essere leggi per limitare la libertà di parola dei cittadini”, tanto che in nome della propria libertà di espressione la bandiera statunitense può anche essere bruciata. E senza versare un dollaro di multa. E’ anche per questo che dell’Italia non puoi non pensare e dire che è uno stato di merdellata. Tratto da Diritto di voto:
Reati di opinione: perché si può criticare lo Stato italiano
Nella cronaca dell’estate scorsa, ha avuto vasta eco il caso di quell’autista che, per un “Italia di m…” di troppo, è stato punito dalla Cassazione, per “vilipendio alla nazione italiana”, con una multa di ben 1000 euro. Ebbene, senza una recente riforma del codice penale (la legge 85/2006), la cui paternità va riconosciuta alla Lega Nord, il malcapitato sarebbe potuto finire in carcere per ben 3 anni! A venir modificati sono stati i cosiddetti “reati di opinione”: di questi occorre brevemente trattare, per poterne capire il senso all’interno del nostro ordinamento.
I reati di opinione sono una serie di delitti che si concretizzano in una manifestazione di pensiero non tutelata dall’art.21 della Costituzione e non necessariamente contraria al buon costume (l’unico limite che l’art.21 prevede espressamente). Sono fattispecie riguardanti soprattutto i “delitti contro la personalità dello Stato”, oltre che condotte offensive delle persone sulla base di razza, religione, orientamento sessuale, ecc… Per quanto riguarda il primo tipo di delitti (quelli che qui ci interessano), la loro presenza nell’attuale ordinamento è figlia della concezione fascista dello Stato, per la quale il fine ultimo della società è il bene supremo di questo, che diventa il soggetto delle maggiori tutele in campo penale, e non solo, a scapito degli individui e dei loro diritti. Ove a tale concezione si unisca un’istanza di tipo nazionalista, l’associazione Stato-Nazione fa sì che i caratteri, i simboli di quest’ultima possano essere difesi dalla forza coercitiva statale. Questa visione della realtà è stata quindi infusa nel Codice Rocco del 1930 che, come tale, presenta molteplici norme (che prevedono pene molto severe) contro atti (anche violenti) e, più importante, manifestazioni di pensiero che danneggino lo Stato nazionale e le sue cariche, nonché l’onore e il prestigio di questi.
Coll’entrata in vigore della Costituzione, e il conseguente ribaltamento di valori (per cui la persona umana diventa il centro dell’ordinamento), almeno queste norme del Codice Rocco non sarebbero dovute permanere nel sistema. Solo la Corte Costituzionale è intervenuta in rari casi per espungerne alcune, come l’art.271 sulle “associazioni antinazionali”– la cui attività provochi la distruzione o il deperimento del sentimento nazionale -, mentre la politica si è perlopiù astenuta dal modificare la normativa in esame, la quale, per più di cinquant’anni, ha continuato a produrre danni nei confronti dei cittadini e della loro libertà di espressione (si ricordi ad esempio il processo alle “camicie verdi”, nel quale uno dei capi di imputazione era proprio il “deperimento del sentimento nazionale”…).
La riforma del 2006 ha messo infine una pezza, pur insufficiente, ad una tale grave mancanza delle classi politiche repubblicane, con l’eliminazione di alcuni reati, come quelli sull’attività o sulla propaganda “antinazionali” oppure la “lesa prerogativa dell’irresponsabilità del Presidente della Repubblica” – il che significa che il Capo dello Stato non poteva essere criticato per l’operato di un Governo (qualcosa ora impensabile, specialmente considerando il grado di presenza politica di Napolitano nelle ultime due Legislature) -, nonché la depenalizzazione di molte altre fattispecie, per cui si è passati da previsioni di mesi o anni di carcere a multe di alcune migliaia di Euro. Così, ad esempio, i vari casi di “vilipendio” della Repubblica, della nazione italiana, delle più alte Istituzioni dello Stato e della bandiera (italiana o straniera) sono puniti non più con la reclusione fino a 3 anni, bensì con una multa che può arrivare a 5000 euro. Una fondamentale modifica si ritrova poi nel dettato di alcuni articoli, più che nelle specificazioni sulle pene. Esemplare è l’art.241 “Attentati contro l’integrità, l’indipendenza o l’unità dello Stato”: oggi sono puniti solo gli “atti violenti diretti e idonei” (nel gergo giuridico, si tratta di una forte restrizione della discrezionalità del giudice) a danneggiare l’unità “nazionale”. Precedentemente, però, veniva utilizzata la dizione “fatti diretti a”: il pericolo dovuto alla vaghezza di queste parole era che ogni azione, anche non violenta, e non necessariamente idonea a conseguire l’obiettivo dell’indipendenza, avrebbe potuto essere oggetto di processo e di sanzione, a discapito dei diritti costituzionalmente riconosciuti della libertà di espressione e di associazione. Il che naturalmente non poteva e non può essere accettato.
La legge 85/2006 ha ammodernato, purtroppo solo in parte, un codice penale emanazione di un’ideologia superata dalla storia e dall’uomo. Questo non deve farci abbassare la guardia. Il caso di cronaca ricordato in precedenza dimostra che sono ancora troppe le ingiustizie commesse in nome dello Stato. Per questo il miglioramento della disciplina appena visto non può considerarsi un punto di arrivo: uno Stato civile deve poter essere criticato in piena libertà, anche con metodi aspri (purché naturalmente non violenti), poiché è diritto di tutti e di ognuno esprimere le proprie opinioni senza alcuna limitazione (soprattutto se serve solo a tutelare un Ente – come può dirsi “offeso” l’onore, o meglio, si può parlare di onore per un’asettica struttura amministrativa?). Sulla scia di questo pensiero non può non venire alla mente il primo emendamento della Costituzione Americana, un capostipite della difesa della libertà di espressione. Come se fosse scolpito nella pietra, “il Congresso non potrà porre in essere leggi per limitare la libertà di parola dei cittadini”. Una statuizione ferma, salda, non inquinata da specificazioni successive. Tanto salda da permettere che la bandiera statunitense possa essere bruciata, in nome della libertà di esprimere il proprio pensiero. Un punto di arrivo (e subito di ripartenza verso libertà sempre maggiori) può essere questo. Ognuno deve poter esprimere le proprie idee nei modi più vari possibili, fossero anche delle emerite sciocchezze oppure delle provocazioni. Insomma, liberamente.