di Giuseppe Zanella
Oggi ho ricevuto una notizia di grande rilievo: la causa intentata dal Comune alla ex baitista D.ssa Coffen Maria Giuditta, avanti il giudice monocratico avv. G. Ramanzini, ha visto il nostro Ente soccombere in toto. La nota, annosa vicenda delle pseudo concessioni degli anni ’60 e ’70 in quel di Pian dei Buoi ha trovato, a suo tempo, anche su queste pagine, largo risalto con articoli, commenti e sottolineature dagli accalorati accenti. Tutto sembrava essere concluso con la transazione sottoscritta da 9 ex baitisti su 10, in base alla quale si era costituito un diritto di superficie 99/le mediante il versamento a tacitazione di una somma stabilita sulla base di una perizia dell’Uff. del Territorio, il tutto attraverso input e quesiti forniti a quest’ultimo dalla Amm.one comunale.
La intera querelle ha presentato e tuttora presenta aspetti di una complessità rimarchevole ed il tempo e le azioni (nonché le omissioni) poste in essere, da un lato dalle varie amministrazioni succedutesi e, dall’altro lato , dagli interessati, non avevano fatto che ingarbugliare vieppiù una matassa di per sé molto intricata fin dalle poco chiare e delineate origini. Qui, nel tempo, ogni soggetto intervenuto ha contribuito non poco, con le proprie mani e con la propria mente, a rendere sempre più difficili i rapporti fra gli pseudo concessionari ed il ‘concedente’.
Si arriva così al 2004 allorquando, in sede di insediamento del nuovo Consiglio, chi scrive, allora capo gruppo di minoranza, lesse e commentò una interpellanza tendente a richiedere che il Comune abbandonasse le molteplici, onerose diatribe giudiziarie in essere, attraverso composizioni bonarie ed EQUE; ciò al fine di evitare ogni possibile elemento di tensione nella Comunità in quanto tali liti (in primis quella riguardante i ricordati baitisti e quella relativa alla caserma di Sora Crepa) avevano contribuito non poco ad inasprire i rapporti tra una parte della cittadinanza e la Amm.one , con il ns Ente coinvolto sovente in veste di attore o di convenuto. La proposta venne tosto accolta dalla maggioranza e così la interpellanza venne trasformata in mozione con il voto unanime del Consiglio. Tutto partì da qui.
E’ ovvio che il carattere di equità e tutela prioritaria dell’interesse dell’Ente nelle ipotetiche transazioni era, per lo scrivente, condizione imprescindibile. Sulla questione di fondo –risoluzione delle vertenze, in particolare le due riguardanti il pianoro- l’accordo era stato esplicitato. Dove poi, nel prosieguo degli eventi, il sottoscritto dissentì fu nelle modalità di attuazione, nelle decisioni quanto meno opinabili prese nelle felpate stanze del Palazzo, senza alcuna trasparenza e con mille recondite riserve mentali (“questo, Zanella non lo deve sapere”, era il refrain allora in uso).
Decisioni assunte tra mille tergiversazioni e silenzi in sede di Consiglio (vedi input dati all’Uff. del Territorio senza alcun dettaglio per la minoranza), che portarono, a mio sommesso parere, a transazioni parecchio sbilanciate sul versante delle controparti (durata 99/le, per di più esulando quasi interamente dal pregresso), con oggettivo e non confutabile nocumento per l’Ente. Basti dire che gli incassi dalle transazioni erano sull’ordine, se non ricordo male, di circa 37.000,00 Euro, compresa la quota della sig.ra Coffen, mai incassata, cifra comunque non sufficiente neppure a coprire le spese per perizie e legali sostenute.
Non vorrei qui ripetere le fasi salienti della diatriba; tutto è, del resto, documentato nelle delibere del Consiglio e negli allegati da me dattiloscritti… Prego solo il redattore di mettere qualche significativo link sugli interventi maggiormente pregnanti e sui relativi commenti [tra i vari si legga il commento di Arturo Da Pra Tetto e la successiva replica di griso, ndBLOZ].
Ma torniamo alla sentenza depositata lo scorso Luglio e sulla quale la Pubblica Opinione ancora nulla conosce. Si diceva che la transazione non ha riguardato la totalità dei così detti ex baitisti. Per inciso, il Sindaco aveva più volte affermato che “o tutti aderivano o non se ne faceva niente”. Poi però, evidentemente, ha cambiato idea e, da buon politico (si fa per dire), si è acconciato a rendere esecutivo l’accordo parziale (che il sottoscritto non votò, ritenendolo penalizzante per il Comune, non tanto per colpa dell’Uff. del Territorio, quanto per gli input a quest’ultimo dati).
La posizione della D.ssa Coffen risultava ancora più complessa delle altre, non fosse che per la scoperta che buona parte del fabbricato insisteva su terreno di privati, mentre l’ufficio del territorio aveva proceduto ad una stima complessiva del cespite, tra l’altro visionato solo dall’esterno. Stima giustamente contestata, tanto che si dovette ripeterla, ma la volumetria ed altri elementi non furono ancora considerati esaustivi e consoni alla realtà di un accertamento catastale accurato e di una congrua valutazione del costruito. Il Comune fece allora ricorso al Commissario per la liquidazione degli Usi Civici di Venezia ma tale passo sortì il solo effetto di una pronuncia del medesimo Commissario che stabilì il ‘suo difetto di giurisdizione’, ritenendo il terreno interessato non rientrante in quello di uso civico.
Il Ctu nominato, l’arch. Canaider, presentò una parcella di Euro 3.269,75, che il Commissario stabilì doversi liquidare in modo compensato (50% a carico dell’attore e 50% a carico del convenuto). Ulteriore passo del Comune fu, a questo punto, adire la Giustizia Ordinaria ed ora, con sentenza richiamata qui sotto, l’Ente vede disattese completamente le sue pretese: ingiunzione alla restituzione del terreno, indennizzo ect; di contro, l’Ente si vede condannato a pagare le spese di giudizio liquidate in Euro 7.900,oo, a cui ora devonsi aggiungere Euro 1.634,88, quota parte della parcella su menzionata dell’arch. Canaider. Senza contare il mancato introito della seconda perizia commissionata all’Uff. del Territorio. Infine, al conto vanno aggiunte le spese del proprio legale (avv.to Prade) e, con tutta probabilità, anche la parcella dell’avv.to Gaz di parte convenuta.
Dice l’avv.to Gaz che la sentenza in questione è ‘rivoluzionaria’ e costituirà giurisprudenza per casi similari che riguarderanno, in futuro, beni ritenuti di uso civico ma che, in realtà, sono, a tutti gli effetti, beni delle Regole. Io ora mi chiedo: se la sig.ra Coffen nulla deve al Comune così come sentenziato, che validità potranno avere gli atti relativi alle altre nove transazioni effettuate attraverso la costituzione di un diritto di superficie su di un’area la cui natura ora si scopre essere diversa da quella comunemente ritenuta in sede di pseudo concessione?
I terreni, in base al disposto della sotto richiamata sentenza, par di capire essere solo oggetto di amministrazione da parte dell’Ente Comune, ciò sulla base della legge napoleonica del 1806 e la successiva regolamentazione del 1927, in piena era fascista. I beni non sono alienabili né usucapibili!! Non vorrei espormi con nette e salomoniche prese di posizione, ma è d’uopo domandarsi che cosa succederebbe se i 9 ex baitisti, così stranamente ‘regolarizzati ‘, pretendessero ora il ristoro di quanto versato (e che la D.ssa Coffen mai verserà, salvo diverso esito di un possibile ricorso). E questo dopo che atti giuridici di diversa natura sono già stati posti in essere (alienazioni del ‘diritto’, successioni ect) e si è anche proceduto, in barba alla lg 47/85, a strane sanatorie edilizie.
Attendiamo gli eventi. Non vorrei che un possibile ricorso portasse alla ripetizione di analogo evento succeduto nel caso della Caserma… Inserito dall’Amm.one il terreno su cui sorge quest’ultima tra i beni demaniali al fine di dimostrare che la banca non poteva iscrivere ipoteca sul cespite, l’istituto di Credito ebbe buon gioco a dimostrare che tale iscrizione era avvenuta a posteriori (dopo il consolidamento del pregiudizio ipotecario). Ed il nostro Comune allora soccombette. Un duo di saccenti assessori osò allora interporre appello (si disse: “per costringere la Banca a trattare”, io allora precisai: “per prendere un’altra batosta”). Per fortuna che, nelle more della composizione della vertenza con la Banca finanziatrice, almeno questo ricorso venne ritirato… .
(link per scaricare i pdf: sentenza 464/14 comune vs coffen; determina n.74 del 9-7-2012)