Molto fumo, niente arrosto per le presunte deleghe in materia di TURISMO
La legge regionale 14 luglio 2013, all’articolo 21, comma due, scrive: Art. 21 Funzioni della Provincia di Belluno
1. In attuazione dell’articolo 15 dello Statuto sono conferite alla Provincia di Belluno le funzioni e le risorse necessarie a garantirne l’esercizio, nel settore del turismo.
2. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale per l’approvazione l’atto ricognitivo delle funzioni che rimangono in capo alla Regione, in quanto attinenti all’unitario esercizio a livello regionale, agli impegni derivanti da obblighi statali o internazionali e alla necessità di rappresentanza degli interessi regionali presso gli organi nazionali ed europei.
Ora l’atto ricognitivo, cui si riferisce l’articolo 21, comma due, è un allegato a un decreto della Giunta regionale [scaricabile qui, ndBLOZ] che ancora non è uscito sul bollettino ufficiale regionale ma ha già trovato molti cantori che ne decantano lo straordinario valore, nel senso dell’attuazione dell’autonomia nelle politiche del turismo dolomitico bellunese.
Sono canti intonati in anticipo che non hanno alcun motivo di manifestarsi. Gli atti ricognitivi costituiscono la manifestazione formale dell’esito di un’attività di acquisizione di un fatto da accertare, con la dichiarazione all’esterno di ciò che si è acquisito. Sono atti amministrativi non provvedimenti, non costituiscono manifestazioni di volontà e non hanno alcun valore deliberativo dell’ente che li approva. Spacciarli per decisioni è ingannare i cittadini.
L’atto ricognitivo di cui parliamo definisce l’insieme delle funzioni, in ambito turistico, che restano nella sovranità del Consiglio e della Giunta regionale. La giunta ritiene che:
- La programmazione pluriennale e la pianificazione annuale dello sviluppo turistico, in particolare in relazione alle funzioni organizzative complementari e strumentali alla programmazione e pianificazione siano regionali, come previsto dall’articolo 10/11/12 della legge regionale numero 11 del 2013.
- Il coordinamento delle attività in materia d’informazioni statistiche ovvero la raccolta ed elaborazione, validazione e diffusione delle rilevazioni statistiche sul turismo (articoli 13, 14 e15 della legge regionale 11/2013), sono di competenza regionale.
- Le funzioni inerenti alla programmazione comunitaria dei fondi strutturali, all’applicazione dei regolamenti comunitari, nonché i rapporti con il gestore del fondo di rotazione regionale per il turismo, (articoli 41-48 della legge regionale numero 11/2013) restano di competenza regionale. Ciò equivale a dire che le chiavi delle risorse finanziarie provenienti dall’unione europea resta saldamente in mano regionale.
- La Regione mantiene anche con riferimento alle funzioni conferite alla provincia di Belluno il potere sostitutivo in caso d’inerzia o inadempimento da parte della provincia nell’esercizio delle funzioni conferite. Ciò significa che se la provincia di Belluno non intende applicare particolari indicazioni regionali dannose per il turismo provinciale, la Regione le applicherà motu proprio.
L’articolo tre dell’atto ricognitivo, titolato “Disposizioni transitori”, afferma, inoltre, che in attesa dell’approvazione del disegno di legge approvato dal consiglio dei ministri il 26 luglio 2013 relativamente alla modifica costituzionale dell’ordinamento provinciale si riserva di avocare a sé tutte le competenze in ambito turistico che ora appartengono alle province che non siano delegabili al nuovo ente eventualmente sostitutivo della provincia, alle unioni dei comuni e ai comuni stessi.
Ciò significa che tutte le funzioni d’area vasta non riconducibili all’azione della singola amministrazione comunale diventeranno automaticamente di competenza regionale, espropriando completamente i cittadini bellunesi della possibilità di pianificare, valorizzare e promuovere, raccogliere informazioni sui flussi turistici e di accedere direttamente ai fondi dell’unione europea.
L’atto ricognitivo non fa altro che affermare la potestà della Regione in tutte le materie strategiche e di controllo dei flussi economici relativi al turismo lasciando quindi agli enti locali bellunesi solo competenze residuali e subalterna le decisioni regionali. I cantori di simili provvedimenti così come è accaduto per l’apologia della legge regionale 11 del giugno del 2013 in particolare dell’articolo 21 sono solo portatori di belle speranze almeno finché non uscirà il provvedimento (e quindi una vera decisione operativa) della giunta regionale che stabilisca con precisione quali sono le competenze da esercitare nell’ambito della provincia di Belluno in piena autonomia e quali sono le risorse a sostegno dell’esercizio di tale potere trasferito dalla Regione Veneto.
Per ora di tutto questo non v’è alcuna traccia e l’atto di cui parliamo non fa altro che ribadire e rivendicare il ruolo centrale della Regione Veneto nelle attività di indirizzo e di gestione economica del turismo regionale ivi compreso il turismo dolomitico.
È quindi un atto di rivendicazione della centralità di Venezia in questo ambito decisionale. Chi si rallegra di questi strumenti, per ora, è solo uno che, invitato a cena, s’accontenta delle briciole. Non gli resta che uscire da sotto il tavolo e scodinzolare.
Diego Cason