sentieri chiusi, semichiusi, semiaperti, divietati e altre categorie dello spirito
Siamo nella fase post wind-storm (tempesta di vento). Quello che fa sorridere di più è il comune di Asiago che giunge a porre “Il divieto di transito su tutti i sentieri di montagna“; ora, qualunque cosa possa significcare “sentieri di montagna”, immagino che chiunque, evitando di camminare “sui sentieri”, possa scorrazzare per boschi, prati e pascoli senza infrangere alcun divieto. E già questo fa ridere le marmotte.
Ma fa sorridere anche quanto disposto dall’amministrazione di Lozzo di Cadore che ha ordinato “il divieto di transito lungo tutti i sentieri CAI“: il divieto, quindi, non sarebbe esteso a tutti i sentieri ma solo a quelli CAI, il che potrebbe essere già motivo di conforto. Da ciò, infatti, si potrebbe preliminarmente dedurre che, siccome l’ordinanza è scaturita “per motivi di pubblica incolumità“, quest’ultima debba ritenersi salvaguardata in tutti gli altri “tipi” di sentieri. E anche qui le marmotte avrebbero di che ridere.
In realtà la chiusura dei sentieri alpini (non esistono sentieri CAI) è atto previsto dalla normativa vigente, atto al quale le amministrazioni comunali ricorrono ampiamente. L’ente amministrativo, in questo caso il comune, dichiara un sentiero (o un suo tratto) “chiuso” (in quanto il sentiero è da ritenersi aperto per default) conferendogli uno stato, per l’appunto “chiuso”, di carattere amministrativo. Ciò significa che normalmente la chiusura comporta la semplice pubblicazione, solitamente alle due estremità del percorso che qualifica il sentiero, del conseguente atto amministrativo e nulla più: il sentiero, insomma, non viene transennato né alle partenze né tanto meno nella sua lunghezza 🙂 (se non in casi eccezionali).
La chiusura (amministrativa) dei sentieri alpini è atto che può avere una sua sensatezza, mentre il divieto di transito -in questo come in altri provvedimenti similari- appare più come una vacua categoria dello spirito. Anche perché un divieto, per essere tale, dovrebbe prevedere una sanzione che l’ente dovrebbe evidenziare nel provvedimento.
Ebbene sì: senza averne coscienza ieri ho infranto questo po’ po’ di divieto. Che faccio? Mi costituisco?
(en passant: nell’ordinanza lozzese si legge “Rilevato che la gestione e manutenzione dei sentieri alpini appartengono alle sezioni del Club Alpino Italiano ai sensi della previsione dell’art. 115 della L.R n. 33 del 04/11/2002”; faccio notare che l’art. 115 della L.R n. 33 non esiste più, essendo stato abrogato dall’art. 30 della L.R. n.6 del 27/04/2015 e quindi dal comma 3 dell’art. 48bis della L.R. n. 11 del 14/06/2013 che prevede che le funzioni amministrative relative alla realizzazione e gestione dei sentieri alpini spettino alle unioni montane. Le unioni montane, poi, si avvalgono (ma mica dappertutto) del CAI il quale può provvedere alla loro manutenzione.)