l’attività sportiva e quella motoria al tempo del coronavirus: la mia interpretazione
(di seguito -spulciando tra i vari provvedimenti emessi “dalle autorità”- la mia interpretazione dello “stato dell’arte” sulla libertà di circolazione e conseguente possibilità di effettuare attività sportiva e attività motoria all’aperto in movimento)
In Italia la libertà di circolazione è garantita dall’art. 16 della Costituzione:
Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche [cfr. art. 120 c. 2, XIII c. 2]. […]
L’art. 16 stabilisce anche che le limitazioni alla libertà di circolazioni, per motivi di sanità o di sicurezza, debbano avvenire per legge. Si chiama riserva di legge assoluta e significa che con un provvedimento di carattere amministrativo (come i DPCM) non si può modificare la libertà di circolazione: ci vuole una legge.
I DPCM (decreti del presidente del consiglio dei ministri) e le ordinanze dell’8, 9, 20 marzo a valere fino al 25 marzo erano quindi poco più di carta straccia. La toppa è stata messa con il decreto legge 25 marzo 2020 che ha sanato, ex post, questa situazione d’irregolarità farsesca.
Nel DPCM dell’8 marzo, all’art. 2 lettera g era consentita l’attività sportiva e quella motoria:
Lo sport di base e le attivita’ motorie in genere, svolti all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato 1, lettera d);
Nel DPCM del 9 marzo vi è la conferma che le attività sportive e motorie all’aperto sono ammesse:
«d) […] lo sport e le attivita’ motorie svolti all’aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro;».
Nell’ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo all’art. 1 lettera b non si fa alcun riferimento all’attività sportiva, che resta dunque sempre possibile, e si consente quella motoria in prossimità della propria abitazione:
b) non e’ consentito svolgere attivita’ ludica o ricreativa all’aperto; resta consentito svolgere individualmente attivita’ motoria in prossimita’ della propria abitazione, purche’ comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
Con il decreto legge 25 marzo 2020 si mette la toppa ai DPCM che continuano ad applicarsi:
Continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure gia’ adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Giunge poi la circolare 31 marzo 2020 del Ministero dell’Interno che ricorda, tra le altre cose, che l’attività motoria (il camminare in prossimità della propria abitazione, cioè passeggiare, è ad essa assimilata) non va intesa come equivalente all’attività sportiva, quest’ultima, finora, a mio parere sempre consentita e senza limitazioni di sorta all’interno del proprio comune (neretto mio):
Nel rammentare che resta non consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto ed accedere ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici, si evidenzia che l’attività motoria generalmente consentita non va intesa come equivalente all’attività sportiva (jogging), tenuto anche conto che l’attuale disposizione di cui all’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo scorso tiene distinte le due ipotesi, potendosi far ricomprendere nella prima, come già detto, il camminare in prossimità della propria abitazione.
Del resto, anche nel caso della passeggiata, cioè dell’attività motoria, l’aver stabilito (ordinanza 20 marzo del ministero salute vista precedentemente) che (neretto mio):
resta consentito svolgere individualmente attivita’ motoria in prossimita’ della propria abitazione
rende, per il principio di legalità, non sanzionabile l’eventuale supposta violazione della norma perché “in prossimità” non è determinabile (potrei essere fermato a 400 m dalla mia abitazione e sanzionato a detta di caio ma non sanzionato a detta di sempronio perché i due hanno una diversa interpretazione della “prossimità”).
Ma la Regione del Veneto ha definito questa prossimità dandole il valore di 200 m in linea d’aria dalla propria abitazione. Sì, è vero, ma la Regione, a mio parere, non può emanare atti di limitazione della libertà di circolazione che è materia fuori dalle proprie competenze e sulla quale solo Governo/Parlamento possono esprimersi. Del resto lo stesso decreto legge 25 marzo all’art. 3 dispone che:
1. Nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all’articolo 1, comma 2, esclusivamente nell’ambito delle attivita’ di loro competenza e senza incisione delle attivita’ produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale.
2. I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza in contrasto con le misure statali, ne’ eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1.
Ribadisco: per quanto mi riguarda l’espressione utilizzata nel decreto, “esclusivamente nell’ambito delle attivita’ di loro competenza“, di fatto esclude le Regioni dalla possibilità di normare la libertà di circolazione delle persone per la quale, peraltro, è richiesta la riserva di legge assoluta. Quindi per me il provvedimento “dei 200 m” è nullo.
Concludendo: a mio parere, per quanto fin qui evidenziato, restando all’interno del proprio comune le attività sportive si possono praticare senza limitazioni, mentre quelle motorie hanno la limitazione “della prossimità alla propria abitazione” che però, come detto, non può essere applicata se non viene determinata con chiarezza con diverso atto rispetto a quelli vigenti.
Ora, capite che la passeggiata è… passeggiata (un ciondolare per prendere una boccata d’aria e sgranchire le gambe), mentre se parto con uno zaino e mi faccio, per dire, 500 m di dislivello, questa è attività sportiva bella e buona che pulsa di fatica e gronda sudore. E siccome traggo beneficio (senza arrecare danno ad alcuno) sia dall’attività motoria che da quella sportiva, non me ne privo, ricorrendo ad esse tutte le volte che ne sento il bisogno.