De Rossi padrone della caserma di Soracrepa fino al 2017?
Premessa.
Nel pomeriggio di ieri mi è giunto un commento “singolare” (clicca qui per leggerlo). L’autore, simpatizzante_pian_dei_buoi, ci informa che, in relazione all’articolo “Caserma di Soracrepa: puntata n. 472” da me scritto il 23 agosto 2009, vi sono state ben due tipologie di forze dell’ordine intervenute nella circostanza descritta. Fin qui niente di particolare.
Simpatizzante_pian_dei_buoi (non ci è dato sapere chi sia, potrebbe essere chiunque tranne il sindaco di Lozzo) ci informa però di aver trovato in Rete una “fresca sentenza” depositata in cancelleria a Belluno il 30-12-2009 (clicca qui per consultare il documento segnalato da simpatizzante), con la quale il tribunale di Belluno da ragione alla Cooperativa Soracrepa (De Rossi), opposto al Comune di Lozzo, per quanto riguarda il rilascio dell’immobile al comune stesso.
Di tale sentenza non abbiamo avuto notizia dagli organi di stampa locali, né tantomeno dall’ufficio stampa del nostro comune, tradizionalmente avaro nel dare notizie che interessano tutta la nostra comunità, sempre che non siano “regali” o iniziative “panem et circenses”.
Il documento che descrive la sentenza non proviene da un server del tribunale, tuttavia non ho l’impressione che qualche buontempone si sia preso la briga di prenderci in giro creando un artefatto così ben strutturato. Sono sicuro che il sindaco potrà domani tempestivamente chiarire, non a me ma a tutta la nostra comunità, se la sentenza è “veritiera”, informandoci poi di tutte le “conseguenze”.
Lascio ora spazio al commento di Cagliostro che, letto il messaggio di simpatizzante_pian_dei_buoi, ha prontamente argomentato sulla spinosa questione.
di Cagliostro
Egregio “Simpatizzante di Pian dei Buoi”,
ho letto attentamente il tuo breve ma significativo scritto sulla vicenda che ha visto (e vede?) contrapposti il nostro Comune alla Cooperativa Sora Crepa del geom. De Rossi e C. Le tue poche righe, nell’angusto ambito paesano, possono essere considerate una autentica primizia, un vero e proprio scoop, visto il silenzio del Municipio e dei media.
Nella annosa, complessa e farsesca controversia tra il De Rossi e le sue società da un lato ed il Comune dall’altro (dico farsesca in riferimento alle scelte ed ai comportamenti di certi “giureconsulti”, che hanno coinvolto l’Ente in accordi e transazioni rivelatisi oltremodo onerosi) ora si è giunti al redde-rationem e tu, “Simpatizzante”, citi una “fresca sentenza” che alleghi al tuo scritto in PDF. Di tutta la querelle è bene venga tralasciata la intera e vera storia e l’evolvere delle alterne vicende processuali e non, che richiederebbero forse la stesura di un intero volume, mentre carità di patria impone invece un velo di pietoso oblio.
Ma torniamo alla “fresca sentenza” che ho analizzato a dovere. In estrema sintesi, risulta che la Cooperativa Soracrepa del De Rossi aveva citato in giudizio civile il nostro Comune, opponendosi all’atto di ingiunzione e precetto con il quale l’Ente intimava, fra le altre cose, lo sgombero ed il rilascio dell’immobile pignorato e la consegna delle chiavi al custode, nella persona del sindaco pro-tempore (come da pregressa decisione del giudice).
L’opponente/ricorrente sosteneva sia l’illegittimità e/o inamissibilità del provvedimento del Comune di Lozzo per difetto di competenza, nonché il mancato rispetto del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato, ex ad 112 c.p.c. Ora il Giudice, variamente argomentando, è giunto alla conclusione di accogliere parzialmente le richieste dell’opponente/attore e ciò proprio sul punto nodale della causa, ossia la dichiarazione di insussistenza del diritto dell’opposto/convenuto di procedere all’esecuzione per il rilascio dell’immobile pignorato. Viene invece rigettata ogni ulteriore domanda proposta dall’opponente Cooperativa, compreso quel che attiene il rilascio delle chiavi. Le spese processuali dovranno essere compensate.
A parte ogni commento sull’esito parzialmente penalizzante per il Comune sia in punto di diritto (rigetto della istanza principale) che per le spese processuali (il Comune aveva chiesto che fossero interamente a carico della Cooperativa), mi incuriosisce quel tuo citare la data del 2017, data che non ho riscontrato nella lettura del dispositivo della sentenza. Vorresti gentilmente chiarire a me ed ai lettori, visto che certamente sei molto documentato sull’argomento, il perché di tale preciso riferimento? Grazie e saluti cordiali.