di Giuseppe Zanella
Il 21 luglio scorso, lo scrivente è stato informato che la Procura della Corte dei Conti ha inviato agli ex segretari comunali dell’epoca, agli ex consiglieri comunali ed amministratori in carica nel 1989 ed a quelli in carica nel 1991 avviso di conclusione indagini circa la nota vicenda caserma Montiglio. Nella comunicazione si farebbe riferimento ad una triplice segnalazione di supposto danno erariale ipotizzato in seguito a due successive deliberazioni approvate con votazione consigliare relativamente alle convenzioni stipulate con società facenti capo al sig. De Rossi ed alla concessione della garanzia ipotecaria, sempre disposta dall’Ente Comune, a favore della società concessionaria.
Nella comunicazione si farebbe riferimento ad una prima segnalazione, avvenuta negli anni ’90, alla Procura Regionale della ‘Giustizia contabile’ da parte dell’ex sindaco Giuliano Del Favero; indi si farebbe richiamo ad una successiva segnalazione del 2005 da parte del sottoscritto, allora consigliere-capo gruppo di minoranza. Quello che stupisce, in chi dice di aver letto la corposa disamina della su richiamata Procura regionale della Corte dei Conti, è lo scoprire che, nel 2012, il segretario comunale abbia a sua volta provveduto a rendere edotta la medesima Procura della ipotesi di danno erariale prevedibilmente consumato dai destinatari odierni di quello che, a tutti gli effetti, può definirsi “avviso di garanzia”.
Se le cose stanno così, e non dubito che stiano proprio in questi termini, è evidente che il segretario comunale deve aver agito, probabilmente su input di qualcuno ben identificabile…A questo punto varie considerazioni si impongono. Premesso che:
a) la vicenda ‘caserma’, nel corso di lunghi anni, ha presentato aspetti e risvolti assai intricati, finché si giunse alla insolvenza della società debitrice ed all’avvio, da parte dell’Istituto finanziatore, delle pratiche di escussione forzosa del garante reale, ossia dell’Ente Comune. Fare la cronistoria degli eventi (del resto più volte riportati su questo stesso blog, si veda in particolare l’articolo “Le bugie e i peccati di omissione di Lor Signori (seconda parte)“) e delle diatribe giudiziarie, con corollario di rilevanti spese per consulenze e parcelle legali, che hanno caratterizzato l’intera ‘querelle’ sarebbe fatica improba e non è questa la sede per dettagliate disamine. Basti qui affermare che a smuovere le acque allora ‘imputridite’ ed in completa stasi nelle more dei vari procedimenti giudiziari, fu il sottoscritto il quale, fin dall’atto dell’insediamento (2004), presentò una interpellanza tendente a chiedere che il Comune cercasse di eliminare, con opportune transazioni extra-giudiziarie, le numerose pendenze legali allora in corso, che vedevano il Comune ora nella veste di attore, ora in quella di convenuto. E la più complessa di queste vertenze era proprio quella inerente la caserma Montiglio. Sta di fatto che la proposta dello scrivente venne tosto trasformata in mozione ed approvata all’unanimità. Quello che in seguito non vide consenziente l’allora capo gruppo di minoranza furono le modalità attuative di quella intesa, a suo giudizio penalizzanti per l’Ente Comune (come sarebbe avvenuto in sede transattiva per altre vertenze);
b) anche la Giustizia contabile opera, similmente a quella civile e/o penale, attraverso l’intervento della magistratura inquirente e, poi, eventualmente, attraverso la magistratura giudicante e pertanto, nel caso di possibile rinvio a giudizio degli odierni “avvisati”, bisognerà attendere il verdetto di primo grado e quello dei possibili ulteriori gradi di giudizio prima di poter esprimere una valutazione sulle possibili, acclarate responsabilità;
c) il sottoscritto, nella sua veste di privato cittadino ed anche in quella di “segnalatore” delle ventilate ipotesi di danno economico “eventualmente” patito dal Comune, rivendica il suo diritto di critica anche nei confronti dell’operato della magistratura inquirente e quindi si permette di fare, rispettosamente, alcune osservazioni e rilievi circa alcune affermazioni che si dicono contenute nella citata ‘comunicazione giudiziaria’. Il dissenso, in democrazia, può essere palesato, seppur nei dovuti modi e fatte salve le prerogative dell’esimio operatore di giustizia (che rispetto), ma tale dissenso non deve pregiudicare nemmeno il sacrosanto diritto di critica del cittadino, all’epoca nella sua veste di pubblico ufficiale. Tanto più se si considera che il vaglio della ‘Giustizia giudicante’ deve ancora avvenire…
Tutto ciò premesso, veniamo al merito delle osservazioni che si intendono fare, lo scrivente scusandosi in anticipo se il suo disquisire non fosse appropriato ed in linea perfetta con quanto stabilisce la normativa sulle ventilate ipotesi di reato.
In primis, bisogna dire che il coinvolgimento dei consiglieri che nel 1989 approvarono la prima convenzione con cessione trentennale dell’immobile alla SIT del De Rossi appare, sempre a modesto parere dell’estensore della presente, di difficile comprensione essendo la fattispecie del danno erariale difficilmente sostenibile, trattandosi di valutazione perfino opinabile nel merito; l’accordo aveva infatti precisi connotati: da un lato veniva stabilita la cessione gratuita del rudere per un congruo periodo di utilizzo al cessionario; la contropartita consisteva nel riattamento della struttura e sua destinazione a scopi turistico ricettivi, quindi con rilascio, a scadenza, di un cespite completamente riattato per gli usi di scopo. Non si riesce insomma a capire come e perché venga configurata una sperequazione fra prestazione e controprestazione in quanto ogni valutazione potrebbe apparire molto soggettiva, priva di qualsivoglia parametro quantitativo e qualitativo realistico in riferimento al medio-lungo periodo e alle prospettive di evoluzione futura in fatto di utilizzo.
Tant’è che nella sua segnalazione, lo scrivente non nomina mai gli ex consiglieri in carica nel 1989, ritenendo di dover escludere gli stessi da qualsivoglia responsabilità. Una cosa è dunque la primitiva concessione, ben altra cosa è la stipula della successiva convenzione con autorizzazione contestuale alla dazione di ipoteca, gravante sul cespite oggetto di cessione temporanea, al fine di meglio garantire la banca (garanzia reale) a fronte di finanziamento a beneficio del cessionario. Per le sue modeste cognizioni giuridiche poi, a chi produce le attuali osservazioni pare proprio, lungi dal giustificare il comportamento degli attuali “avvisati” di reato di natura economica in danno dell’Ente Comune (vedi provvedimento consigliare del 1991), che l’eventuale commistione del citato reato si sostanzi e si materializzi soltanto all’atto della manifestazione numeraria (leggi: esborso per concretizzare la transazione extragiudiziale con l’Istituto mutuante/finanziatore del concessionario, il quale Istituto aveva avviato procedure di escussione del dante ipoteca, ossia del comune di Lozzo).
Stupisce pertanto che, nella odierna comunicazione, la Procura veneziana non solo assolva in toto l’attuale amministrazione ma faccia propria la tesi dell’attuale primo cittadino (in carica ininterrottamente dal 2004), tesi secondo la quale, avendo concordato con l’Istituto mutuante un indennizzo/riscatto inferiore all’incremento di valore subito dal cespite per effetto della ristrutturazione, l’Amministrazione avrebbe tutelato gli interessi dell’Ente essendo di vitale importanza per il medesimo il rientro nella piena disponibilità del bene a suo tempo offerto in garanzia reale.
Considerazioni: ma se non c’era la garanzia reale e con la revoca della concessione, il bene sarebbe rientrato nella disponibilità piena dell’Ente Comune senza dover sborsare il becco di un quattrino.
Personalmente, il sottoscritto non condivide la tesi espressa dalla menzionata Procura anche perché, viste le cifre in ballo e considerato, tra l’altro, lo stato di nuovo degrado della struttura di cui trattasi e l’ormai mancato pluriennale utilizzo, forse il vero interesse ero proprio quello di consentire che l’asta avesse luogo evitando così risarcimenti, riscatti comunque onerosi e ulteriori spese periziali e di giudizio! Ma poi, il punto vero è che esiste, a sommesso parere dell’estensore, la responsabilità degli amministratori in carica negli anni 2004/2009 i quali hanno, con la loro decisione transattiva alle condizioni date e/o imposte (e con il corollario di un piano finanziario di copertura alquanto aleatorio ed approssimativo di cui si tornerà in appresso) portato alla estrinsecazione del possibile danno erariale che si sostanzia, giustappunto, con la manifestazione numeraria sopra citata.
Ma c’è di più. Per coprire una parte dell’onere si è proceduto alla vendita all’Ater di ben 6 appartamenti ubicati in centro paese, da poco ristrutturati, dotati di ascensore. E qui, si è in presenza di un’altra presumibile ipotesi di danno economico. La alienazione è infatti avvenuta senza alcuna perizia esterna asseverata, ma con la semplice stima dei due rispettivi tecnici di parte venditrice e di parte acquirente. Il prezzo è stato stabilito in 121.000 euro, cifra che però risulta soltanto virtuale, in quanto dal computo bisogna estrapolare il montante di un mutuo di ben 55.000 euro, gravante sul cespite per la coperture delle spese di ristrutturazione, mutuo già decurtato dall’Ente Comune per circa la metà e non accollato dall’Ater per il residuo…
Quindi il conto è presto fatto: (121.000 – 55.000): 6 =……… . E non si venga a dire che, tutto sommato, si è trattato, in fondo, di semplice perequazione fra due enti pubblici (Comune ed Ater, l’uno ci avrebbe rimesso e l’altro si sarebbe avvantaggiato). Bisogna poi considerare che le spese per consulenze legali, periziali ecc. ammontano a ben euro 94.364,74 e che il sottoscritto aveva, a suo tempo, posto in evidenza che la struttura interna comunale era pur dotata di un segretario-direttore generale e di ben tre dipendenti-dirigenti, normalmente da ritenere in grado di esprimere molti dei pareri richiesti invece a legali esterni le cui parcelle sono notoriamente alquanto pesanti…
A che servono i dirigenti ed i ‘notai’ del Comune se, ad ogni piccolo inghippo, si faceva e si fa ricorso a tecnici del diritto esterni? Ad ogni buon conto, per la Corte dei Conti, il danno erariale supposto assomma a tutt’oggi ad euro 334.364,74 , salvo altri oneri ed interessi vari da computare più precisamente.
Lo scrivente chiude con queste specifiche precisazioni:
- Non esiste da parte del sottoscritto alcun malanimo nei confronti degli attuali “avvisati” (forse da reputarsi coinvolti in vicende magari “più grandi di loro” e pertanto, presumibilmente, in assoluta buona fede). La segnalazione di ipotesi di danno economico inviata da chi scrive si è sostanziata e si sostanzia nell’evitare un possibile suo coinvolgimento nella deprecata ipotesi dell’accusa di aver commesso il reato di OMISSIONE, qualora, a conoscenza dell’intera vicenda con annessi e connessi, egli non si fossi rivolto alla Giustizia amministrativo-contabile…;
- Lo ‘istante’ chiede e si chiede: esiste l’istituto della prescrizione nel caso del reato di danno erariale? Se sì, perché si è proceduto soltanto nel 2015 quando, trascurando la deliberazione del 1989, la vera concessione ‘dirimente’ e determinante data dal 1991? La propria segnalazione è dell’anno 2005… Nell’ipotesi che si prospetta, questo sarebbe un procedimento già morto prima ancora di essere avviato… Diversa sarebbe la valutazione se ci fosse la tassativa esclusione dei termini prescrittivi oppure, come sopra evidenziato -e per tale soluzione si propende-, tali termini dovessero decorrere opportunamente dalla citata ‘manifestazione e movimentazione numeraria’ (tre rate versate alla Banca tra il 2006 e 2007, se non si va errando…);
- Perché il segretario comunale si è mosso soltanto nel 2012 con la sua segnalazione dall’evidente, prevedibile input da parte dell’Esecutivo comunale, in carica anche nell’anno 2004 e seguenti? Domanda che potrebbe sottendere motivazioni alquanto recondite sia in fatto di possibile “azione autoassolutoria preventiva” da parte di chi, forse, non si sente magari del tutto tranquillo e sicuro circa la giustezza del proprio operato amministrativo o, di contro, proprio in considerazione del maturare dei termini prescrittivi .
In conclusione, è ben strana la “politica” di paese, dove chi segnala a chi di dovere possibili manchevolezze ed anomalie nella gestione del bene pubblico (la cui cura dovrebbe essere diligente almeno quanto quella riservata alla amministrazione dei beni propri) viene additato come “colpevole”, mentre chi le anomalie e manchevolezze, magari, le ha messe in essere (per dabbenaggine, imperizia o leggerezza , e chi più ne ha più ne metta) viene considerato alla stregua di un “martire”.
NB E’ ben strano anche che dei tre segnalanti della ipotesi di danno, solo il sottoscritto sia additato al “pubblico ludibrio” (si fa per dire!), mentre si tenda, da parte degli “avvisati”, a giustificare chi ha operato per interposta persona soltanto nel 2012, “costretto a farlo dalla circostanziata ‘denuncia’ redatta nel 2005” (voce di popolo dal sen sfuggita). Ma Giuliano Del Favero era sindaco e, salvo errore, non ha messo in campo il segretario…