di Giuseppe Zanella
Faccio riferimento e seguito al mio scritto del 14.9.14 dal titolo : “Una importante sentenza fin qui passata sotto silenzio – ovvero: della sapienza giuridica di lor signori”. Il titolo si attaglia perfettamente alla situazione ed alle caratteristiche messe in mostra dal ‘duo di Piadena’ fin dall’esordio nell’ormai lontano 2004 (vedi, ad esempio, quanto da me evidenziato, su queste colonne, nel mio intervento in due puntate (prima – seconda) dal titolo significativo “Le bugie ed i peccati di omissione di lor signori”).
Il ‘passare sotto silenzio’ quanto di negativo può esser attribuito all’azione del noto tandem appare, insomma, come giusto suggello e peculiare caratteristica di come, nelle felpate stanze di Palazzo Venzo, viene tenuta in considerazione la parola TRASPARENZA, sostantivo del tutto sconosciuto ai piani nobili di Via Padre Marino. Tanto è vero che, a distanza di mesi dal pronunciamento del Tribunale di Belluno, che ha rigettato in toto le pretese dell’Ente nei confronti della convenuta Coffen d.ssa Maria Giuditta, nulla la gente ancora sa dell’intera vicenda e della evoluzione che la stessa, prevedibilmente, avrà nel frattempo avuto o potrà avere. La ‘storia’ della intera querelle è stata da me riassunta nelle sue linee essenziali per cui invito i possibili interessati a ‘cliccare’ sull’apposito link per una opportuna cognizione…
Ma veniamo alla sentenza. Con essa il Comune ha subìto (purtroppo per noi e per il nostro Erario) una cocente sconfitta. Nessuna delle pretese dell’Ente è stata riconosciuta valida e l’attore soccombente è stato condannato a pagare le spese di giudizio da liquidarsi in Euro 7900,00, a cui devonsi aggiungere le spese per la parcella dell’avv.to patrocinatore, il mancato introito (ora denegato) del canone stabilito a suo tempo con duplice provvedimento dell’Uff.del Territorio e tutti gli altri oneri annessi e connessi (parcella dell’avv.to di controparte? Quota parte della parcella del ctu arch. Canaider già versata dalla convenuta nella misura del 50%? Ricordo come il commissario per la liquidazione degli usi civici avesse stabilito che tale parcella fosse ripartita in parti uguali fra i contendenti: Euro 1634.88 cadauno…).
Ma quello che importa maggiormente sottolineare è che la sentenza appare del tutto innovativa, direi quasi ‘rivoluzionaria’, così l’avrebbe definita anche l’avvocato Gaz, patrocinatore della Coffen. Nelle motivazioni viene infatti stabilito che i terreni di cui trattasi non sono di ‘uso civico’ bensì di derivazione regoliera; e su tale presupposto, è stato stabilito che la Coffen nulla deve al Comune… Con le prove e le argomentazioni addotte, sembra proprio che la sentenza sia inattaccabile, per cui non si vede come l’Ente possa pensare nell’esito diverso di un possibile ricorso, che capovolga del tutto le inconfutabili argomentazioni contenute nelle conclusione del patrocinatore , conclusioni accolte interamente in sentenza. Ma tant’è!
Nel precedente articolo ho documentato come la prassi in uso a Palazzo sia stata, anche per altra fattispecie, del tutto esente da considerazioni tecniche e di logica circa la opportunità di un ‘incaponimento’ testardo nella pretesa di veder accogliere supposte, discutibili e, comunque, sempre opinabili ragioni. Sta di fatto che, allo stato, la intera vicenda presenta un forte passivo sia in termini economico-finanziari che di immagine.
Abbiamo già detto che gli incassi complessivi di circa 37.000 Euro (nel computo va ora scorporato quanto dovuto dalla Coffen) in termini di diritti di superficie ottenuti sulla base della perizia dell’Uff. del Territorio,non sono stati sufficienti, all’epoca, a coprire neppure le pure spese legali, periziali ecc., senza contare le spese di corollario ed i mancati interessi legali, i mancati canoni pregressi ecc. (il tutto ora, comunque, messo in non cale dalla sentenza). A tutte queste considerazioni vanno aggiunte ben altre perplessità e valutazioni riguardanti l’immediato futuro. I timori essenziali sono questi:
- Nel mio precedente scritto, mi chiedevo: “… Che validità potranno avere gli atti relativi alle altre nove transazioni effettate attraverso la costituzione di un diritto di superficie su di un’area la cui natura giuridica ora si scopre essere diversa da quella comunemente ritenuta in sede di pseudo-concessione?
- E se, in seguito alla citata sentenza qualora dovesse ‘passare in giudicato’, i nove pseudo concessionari si dovessero svegliare dal loro torpore e pretendere il ristoro di quanto versato sulla base della nota transazione avviata e nei termini stabiliti dall’Uff. del Territorio sulla base degli input dati dal Comune, dove andrebbe l’Ente a parare il colpo, posto lo stato attuale delle sue finanze?
Sono tutte considerazioni che farebbero tremare i polsi a qualsiasi benpensante. Ma tant’è! Sembra che a Palazzo non si nutrano timori di sorta, se non quello di far trapelare i fatti nei loro esatti termini e, possibilmente, il più lontano possibile nel tempo. Poi è risaputo che, oggi giorno, una cosa è amministrare risorse proprie, diversa diligenza e prudenza viene, di solito, messa (con le dovute eccezioni, però) allorquando si tratta di denaro della collettività… Di questi tempi, vale – ahimè – l’assunto: “Tanto pagano tutti, quindi è come se non pagasse nessuno…”.