la verità sulla caserma: volevamo consegnarvi una cronistoria dettagliata, ma non lo faremo
(Prima del ballo in maschera volevamo consegnarvi una cronistoria dettagliata della vicenda, ma non lo faremo, per non rovinarvi la sorpresa.)
(Prima del ballo in maschera volevamo consegnarvi una cronistoria dettagliata della vicenda, ma non lo faremo, per non rovinarvi la sorpresa.)
La folata di vento giunge a noi sospinta dalle onde della Laguna ed arriva fino a lambire le nostre desolate lande (ricordate quell’enfasi, quel vento vorticoso che scendeva da Pian dei Buoi e annunciava trionfalmente sul Bol-Com il reintegro nel possesso del ‘casermone’? : Strane queste analogie atmosferiche riferite vuoi alla pianura, vuoi alla montagna… )
Ma come?, ora l’esimio borgomastro annuncia una pubblica assemblea per pronunciare il suo verbo, la sua verità?! Perché non lo ha fatto quando chi scrive lo propose, in qualità di capo gruppo di minoranza, circa una decina di anni or sono? Si trattava allora di decidere se dar corso o meno all’operazione salvifica, di decidere sulle eventuali modalità da seguire nella ipotesi di riscatto della nota caserma di Sora Crepa, di stabilire infine, qualora ci si fosse orientati verso la soluzione transattiva con l’Istituto Bancario creditore/finanziatore, un preciso piano finanziario di copertura dell’onere cui si sarebbe andati incontro…
Adesso questo signore, sui media, afferma di non sapere nulla circa gli avvisi di conclusione indagini pervenuti a diversi ex consiglieri ed ex segretari comunali dalla Procura della Corte dei Conti in merito ad un ipotizzato danno erariale prevedibilmente procurato all’Ente Comune.
Perché allora riunire, a priori, gli interessati? Forse per ‘blandirli’ e far loro capire di essere stato costretto, pure lui, -da buon ultimo, soltanto nel 2012 e tramite il segretario comunale- a segnalare l’ipotesi di danno eventualmente patito dal Comune?… E sembra che la versione sia stata accolta e giustificata… Sindrome di Stoccolma? Ed a tale passo, giustappunto, l’Ente sarebbe stato spinto da remote, precedenti segnalazioni (in ispecie quella del sottoscritto, ora additato quale capro espiatorio di un tale misfatto, ‘colpevole’ di tanto crimine – vedasi precedente articolo sul tema). Gran potere di trascinamento dunque di un modesto consigliere di minoranza nei confronti di un sindaco, come suol dirsi, “in pompa magna”, nella pienezza dei suoi augusti poteri!!!
Ora però, per coerenza, l’esimio signore dovrebbe, nella sua qualità di legale rappresentante del Comune, presentare istanza di costituzione di parte civile al fine di ottenere, in caso di giudizio affermativo del supposto danno patito dall’Ente, non solo il ristoro delle cospicue somme evidenziate negli ‘avvisi di garanzia’, ma anche il riconoscimento del danno di immagine subìto dal Comune, i mancati godimenti reddituali del cespite in tutti questi anni, almeno dal momento del dissesto del concessionario (anche per l’evidente nuovo stato di degrado già più volte documentato su questo blog), gli interessi legali sugli oneri fin qui sostenuti a qualsivoglia titolo, a far data dall’avvio della diatriba giudiziaria…
Ma se è vero, come è vero, che il danno erariale si concretizza solo con la manifestazione numeraria (leggi: esborso), e se è vero, come è vero, che c’è stata la contestuale svendita dei noti sei appartamenti in centro paese, allora la eventuale costituzione di parte civile, a sommesso parere del sottoscritto, dovrebbe essere sì effettuata nei confronti degli attuali ‘avvisati’ ma anche nei confronti di altri soggetti coinvolti nella vicenda a vario titolo. Lascio al lettore dedurre su chi ed a chi è possibile fare riferimento.
Avrà la barba (come allora) e traboccherà, ma che dico traboccherà… strariperà, ma che dico strariperà… esonderà verità da ogni singolo poro. Portatevi gli occhiali da sole, ché con tutta la rutilante verità che si paleserà in così angusto spazio e in così breve tempo, i vostri occhi, abituati come sono alla fievole luce crepuscolare, potrebbero patire il danno di una cecità permanente.
giovedì 17 settembre 2015, ore 20.30, Palazzo Pellegrini, incontro pubblico
TUTTA LA VERITÀ SULLA
“CASERMA SORA CREPA”
Incontro pub(bli)ico con il Messia e gli Apostoli
del comune di Lozzo di Cadore
(popcorn offerto dalla casa e rutto libero)
Il 21 luglio scorso, lo scrivente è stato informato che la Procura della Corte dei Conti ha inviato agli ex segretari comunali dell’epoca, agli ex consiglieri comunali ed amministratori in carica nel 1989 ed a quelli in carica nel 1991 avviso di conclusione indagini circa la nota vicenda caserma Montiglio. Nella comunicazione si farebbe riferimento ad una triplice segnalazione di supposto danno erariale ipotizzato in seguito a due successive deliberazioni approvate con votazione consigliare relativamente alle convenzioni stipulate con società facenti capo al sig. De Rossi ed alla concessione della garanzia ipotecaria, sempre disposta dall’Ente Comune, a favore della società concessionaria.
Nella comunicazione si farebbe riferimento ad una prima segnalazione, avvenuta negli anni ’90, alla Procura Regionale della ‘Giustizia contabile’ da parte dell’ex sindaco Giuliano Del Favero; indi si farebbe richiamo ad una successiva segnalazione del 2005 da parte del sottoscritto, allora consigliere-capo gruppo di minoranza. Quello che stupisce, in chi dice di aver letto la corposa disamina della su richiamata Procura regionale della Corte dei Conti, è lo scoprire che, nel 2012, il segretario comunale abbia a sua volta provveduto a rendere edotta la medesima Procura della ipotesi di danno erariale prevedibilmente consumato dai destinatari odierni di quello che, a tutti gli effetti, può definirsi “avviso di garanzia”.
Se le cose stanno così, e non dubito che stiano proprio in questi termini, è evidente che il segretario comunale deve aver agito, probabilmente su input di qualcuno ben identificabile…A questo punto varie considerazioni si impongono. Premesso che:
a) la vicenda ‘caserma’, nel corso di lunghi anni, ha presentato aspetti e risvolti assai intricati, finché si giunse alla insolvenza della società debitrice ed all’avvio, da parte dell’Istituto finanziatore, delle pratiche di escussione forzosa del garante reale, ossia dell’Ente Comune. Fare la cronistoria degli eventi (del resto più volte riportati su questo stesso blog, si veda in particolare l’articolo “Le bugie e i peccati di omissione di Lor Signori (seconda parte)“) e delle diatribe giudiziarie, con corollario di rilevanti spese per consulenze e parcelle legali, che hanno caratterizzato l’intera ‘querelle’ sarebbe fatica improba e non è questa la sede per dettagliate disamine. Basti qui affermare che a smuovere le acque allora ‘imputridite’ ed in completa stasi nelle more dei vari procedimenti giudiziari, fu il sottoscritto il quale, fin dall’atto dell’insediamento (2004), presentò una interpellanza tendente a chiedere che il Comune cercasse di eliminare, con opportune transazioni extra-giudiziarie, le numerose pendenze legali allora in corso, che vedevano il Comune ora nella veste di attore, ora in quella di convenuto. E la più complessa di queste vertenze era proprio quella inerente la caserma Montiglio. Sta di fatto che la proposta dello scrivente venne tosto trasformata in mozione ed approvata all’unanimità. Quello che in seguito non vide consenziente l’allora capo gruppo di minoranza furono le modalità attuative di quella intesa, a suo giudizio penalizzanti per l’Ente Comune (come sarebbe avvenuto in sede transattiva per altre vertenze);
b) anche la Giustizia contabile opera, similmente a quella civile e/o penale, attraverso l’intervento della magistratura inquirente e, poi, eventualmente, attraverso la magistratura giudicante e pertanto, nel caso di possibile rinvio a giudizio degli odierni “avvisati”, bisognerà attendere il verdetto di primo grado e quello dei possibili ulteriori gradi di giudizio prima di poter esprimere una valutazione sulle possibili, acclarate responsabilità;
c) il sottoscritto, nella sua veste di privato cittadino ed anche in quella di “segnalatore” delle ventilate ipotesi di danno economico “eventualmente” patito dal Comune, rivendica il suo diritto di critica anche nei confronti dell’operato della magistratura inquirente e quindi si permette di fare, rispettosamente, alcune osservazioni e rilievi circa alcune affermazioni che si dicono contenute nella citata ‘comunicazione giudiziaria’. Il dissenso, in democrazia, può essere palesato, seppur nei dovuti modi e fatte salve le prerogative dell’esimio operatore di giustizia (che rispetto), ma tale dissenso non deve pregiudicare nemmeno il sacrosanto diritto di critica del cittadino, all’epoca nella sua veste di pubblico ufficiale. Tanto più se si considera che il vaglio della ‘Giustizia giudicante’ deve ancora avvenire…
Tutto ciò premesso, veniamo al merito delle osservazioni che si intendono fare, lo scrivente scusandosi in anticipo se il suo disquisire non fosse appropriato ed in linea perfetta con quanto stabilisce la normativa sulle ventilate ipotesi di reato.
In primis, bisogna dire che il coinvolgimento dei consiglieri che nel 1989 approvarono la prima convenzione con cessione trentennale dell’immobile alla SIT del De Rossi appare, sempre a modesto parere dell’estensore della presente, di difficile comprensione essendo la fattispecie del danno erariale difficilmente sostenibile, trattandosi di valutazione perfino opinabile nel merito; l’accordo aveva infatti precisi connotati: da un lato veniva stabilita la cessione gratuita del rudere per un congruo periodo di utilizzo al cessionario; la contropartita consisteva nel riattamento della struttura e sua destinazione a scopi turistico ricettivi, quindi con rilascio, a scadenza, di un cespite completamente riattato per gli usi di scopo. Non si riesce insomma a capire come e perché venga configurata una sperequazione fra prestazione e controprestazione in quanto ogni valutazione potrebbe apparire molto soggettiva, priva di qualsivoglia parametro quantitativo e qualitativo realistico in riferimento al medio-lungo periodo e alle prospettive di evoluzione futura in fatto di utilizzo.
Tant’è che nella sua segnalazione, lo scrivente non nomina mai gli ex consiglieri in carica nel 1989, ritenendo di dover escludere gli stessi da qualsivoglia responsabilità. Una cosa è dunque la primitiva concessione, ben altra cosa è la stipula della successiva convenzione con autorizzazione contestuale alla dazione di ipoteca, gravante sul cespite oggetto di cessione temporanea, al fine di meglio garantire la banca (garanzia reale) a fronte di finanziamento a beneficio del cessionario. Per le sue modeste cognizioni giuridiche poi, a chi produce le attuali osservazioni pare proprio, lungi dal giustificare il comportamento degli attuali “avvisati” di reato di natura economica in danno dell’Ente Comune (vedi provvedimento consigliare del 1991), che l’eventuale commistione del citato reato si sostanzi e si materializzi soltanto all’atto della manifestazione numeraria (leggi: esborso per concretizzare la transazione extragiudiziale con l’Istituto mutuante/finanziatore del concessionario, il quale Istituto aveva avviato procedure di escussione del dante ipoteca, ossia del comune di Lozzo).
Stupisce pertanto che, nella odierna comunicazione, la Procura veneziana non solo assolva in toto l’attuale amministrazione ma faccia propria la tesi dell’attuale primo cittadino (in carica ininterrottamente dal 2004), tesi secondo la quale, avendo concordato con l’Istituto mutuante un indennizzo/riscatto inferiore all’incremento di valore subito dal cespite per effetto della ristrutturazione, l’Amministrazione avrebbe tutelato gli interessi dell’Ente essendo di vitale importanza per il medesimo il rientro nella piena disponibilità del bene a suo tempo offerto in garanzia reale.
Considerazioni: ma se non c’era la garanzia reale e con la revoca della concessione, il bene sarebbe rientrato nella disponibilità piena dell’Ente Comune senza dover sborsare il becco di un quattrino.
Personalmente, il sottoscritto non condivide la tesi espressa dalla menzionata Procura anche perché, viste le cifre in ballo e considerato, tra l’altro, lo stato di nuovo degrado della struttura di cui trattasi e l’ormai mancato pluriennale utilizzo, forse il vero interesse ero proprio quello di consentire che l’asta avesse luogo evitando così risarcimenti, riscatti comunque onerosi e ulteriori spese periziali e di giudizio! Ma poi, il punto vero è che esiste, a sommesso parere dell’estensore, la responsabilità degli amministratori in carica negli anni 2004/2009 i quali hanno, con la loro decisione transattiva alle condizioni date e/o imposte (e con il corollario di un piano finanziario di copertura alquanto aleatorio ed approssimativo di cui si tornerà in appresso) portato alla estrinsecazione del possibile danno erariale che si sostanzia, giustappunto, con la manifestazione numeraria sopra citata.
Ma c’è di più. Per coprire una parte dell’onere si è proceduto alla vendita all’Ater di ben 6 appartamenti ubicati in centro paese, da poco ristrutturati, dotati di ascensore. E qui, si è in presenza di un’altra presumibile ipotesi di danno economico. La alienazione è infatti avvenuta senza alcuna perizia esterna asseverata, ma con la semplice stima dei due rispettivi tecnici di parte venditrice e di parte acquirente. Il prezzo è stato stabilito in 121.000 euro, cifra che però risulta soltanto virtuale, in quanto dal computo bisogna estrapolare il montante di un mutuo di ben 55.000 euro, gravante sul cespite per la coperture delle spese di ristrutturazione, mutuo già decurtato dall’Ente Comune per circa la metà e non accollato dall’Ater per il residuo…
Quindi il conto è presto fatto: (121.000 – 55.000): 6 =……… . E non si venga a dire che, tutto sommato, si è trattato, in fondo, di semplice perequazione fra due enti pubblici (Comune ed Ater, l’uno ci avrebbe rimesso e l’altro si sarebbe avvantaggiato). Bisogna poi considerare che le spese per consulenze legali, periziali ecc. ammontano a ben euro 94.364,74 e che il sottoscritto aveva, a suo tempo, posto in evidenza che la struttura interna comunale era pur dotata di un segretario-direttore generale e di ben tre dipendenti-dirigenti, normalmente da ritenere in grado di esprimere molti dei pareri richiesti invece a legali esterni le cui parcelle sono notoriamente alquanto pesanti…
A che servono i dirigenti ed i ‘notai’ del Comune se, ad ogni piccolo inghippo, si faceva e si fa ricorso a tecnici del diritto esterni? Ad ogni buon conto, per la Corte dei Conti, il danno erariale supposto assomma a tutt’oggi ad euro 334.364,74 , salvo altri oneri ed interessi vari da computare più precisamente.
Lo scrivente chiude con queste specifiche precisazioni:
In conclusione, è ben strana la “politica” di paese, dove chi segnala a chi di dovere possibili manchevolezze ed anomalie nella gestione del bene pubblico (la cui cura dovrebbe essere diligente almeno quanto quella riservata alla amministrazione dei beni propri) viene additato come “colpevole”, mentre chi le anomalie e manchevolezze, magari, le ha messe in essere (per dabbenaggine, imperizia o leggerezza , e chi più ne ha più ne metta) viene considerato alla stregua di un “martire”.
NB E’ ben strano anche che dei tre segnalanti della ipotesi di danno, solo il sottoscritto sia additato al “pubblico ludibrio” (si fa per dire!), mentre si tenda, da parte degli “avvisati”, a giustificare chi ha operato per interposta persona soltanto nel 2012, “costretto a farlo dalla circostanziata ‘denuncia’ redatta nel 2005” (voce di popolo dal sen sfuggita). Ma Giuliano Del Favero era sindaco e, salvo errore, non ha messo in campo il segretario…
… e se c’ero dormivo. In attesa che dai fondi Brancher giunga qualche goccia per ridare lustro alla stalla di Soracrepa – stalla, ben s’intende, non nel senso zootecnico – nuovi rametti di ginepro si aggiungono all’intricata vicenda (il ginepraio). Ohibò, perché noi, con le Zoccole di montagna di cui abbiamo detto in varie occasioni, c’eravamo accordati fin nei dettagli più intimi.
(cliccare sull’immagine per ingrandire)