Sullo stato attuale della vertenza per la Caserma di Soracrepa a Pian dei Buoi
Premessa: la discussione sulle vicende legate alla ex caserma di Soracrepa a Pian dei Buoi si è molto articolata, basti pensare ai 95 commenti che ha totalizzato (al momento in cui scrivo) il solo articolo De Rossi chiede al Sindaco la restituzione delle chiavi della ex caserma di Soracrepa (qui gli altri articoli).
Il BLOZ non ha alcuna pretesa di sostituirsi agli organi giudicanti competenti che prima o dopo (più dopo che prima) qualche pronunciamento dovranno pur farlo. Nell’attesa, un gruppo di cittadini (che colgo l’occasione di ringraziare), attraverso il BLOZ, stanno tentando di capire, anche in ragione del fatto che il sindaco tace (un bel tacer non fu mai scritto? chi che no sa tase?), l’intricata, spinosa ma quanto mai avvincente vicenda ex caserma di Soracrepa. La discussione ha anche il supporto della parte in causa che fa capo al sig. De Rossi.
Tuttavia, come può succedere in tutte le discussioni, si è creata una certa qual “confusione” dovuta all’accavallarsi dei fatti e delle loro manifestazioni temporali (quelli reali richiamati nei commenti), all’utilizzo di un fraseggio gergale (avvocatese) non sempre chiaro, alla interposizione di commenti non sempre legati al contendere. Ecco quindi che, senza alcuna pretesa di esaustività, e senza togliere alcunché al valore dei contenuti precedentemente apparsi, Cagliostro ha provato a fare chiarezza sullo stato attuale della vertenza, offrendoci l’opportunità, se lo vorrete, di ripartire da qui. Invito naturalmente Toni dea Pierina ed Attilio Bianchi ad offrire nei commenti una loro visione riassuntiva “sullo stato attuale della vertenza”.
di Cagliostro
Molto per sommi capi provo a delineare la situazione che, a mio avviso, si va configurando in merito alla annosa questione che riguarda la Caserma Montiglio.
Non dispongo personalmente di molti elementi di analisi giurisprudenziale e di dovizia di documentazione, pertanto quanto qui di seguito dirò costituisce una valutazione strettamente personale ricavata da alcune fonti verbali e scritte e da notizie multiformi desunte anche da questo Blog.
Mi scuso comunque per la possibile analisi approssimativa, anche se credo che il buon senso e qualche scolastica reminescenza possano portarmi non molto lontano dalla realtà dei fatti e dell’attuale “stato dell’arte” della vertenza.
Il credito accumulato dall’Istituto mutuante Mediovenezie Banca Spa (poi UGL Banca Spa) era di oltre 600.000 Euro (iscrizione ipotecaria per 800.000 Euro). Il Comune ha transato con detto Istituto Bancario una cifra a tacitazione totale per 240.000 Euro, grosso modo corrispondenti al solo capitale. Oltre 360.000 Euro costituivano infatti le spese varie e di procedura e, soprattutto, gli interessi moratori. Tanta liberalità non deve trarre in inganno giacché una contropartita ci fu e riguardò la totale liberatoria della Banca da qualsivoglia responsabilità e da ogni possibile rivendicazione passata, presente, futura e/o futuribile che il mutuante avrebbe potuto, caso mai ed in linea di semplice ipotesi, accampare; possibili rivendicazioni che venivano ovviamente accollate al Comune con tutta una serie di clausole, descritte nei minimi dettagli, tali da sollevare la banca da ogni alea e darle la massima tranquillità in rapporto ad una vicenda in cui il crinale fra ragioni e torti avrebbe potuto risultare, quanto meno, non ben definito. Ed il Comune, lo stiamo tuttora verificando, in mezzo al guado è rimasto e si trova anche nel momento presente. L’Ente Comune si è quindi surrogato nelle ragioni di credito ma si è poi voluto anche insinuare nel fallimento SIT, sempre al posto della banca mutuante (ben sapendo però che non esistevano somme da ripartire nell’attivo fallimentare della soc. mutuataria fallita). Fin qui le premesse principali, trascurando tutta una miriade di fatti di assoluta rilevanza ascrivibili al campo delle reciproche responsabilità (si veda per un ulteriore approfondimento il seguente commento).
Veniamo ora alle vicende recenti ed attuali.
La recente sentenza del 30/12/2009 del Tribunale di Belluno ha accolto l’istanza di opposizione del De Rossi alla richiesta del Comune di rilascio dell’immobile, riconoscendo la validità del contratto di sub-concessione alla soc. Coop. Sora Crepa (succeduta per trasformazione alla liquidata soc. Il Cormorano) rinnovato in automatico per altri 12 anni (fino al 2017). Pochi giorni dopo (Gennaio di quest’anno), il Tribunale si è pronunciato affermativamente sulla richiesta di estinzione della procedura esecutiva, a suo tempo avanzata da UGL Banca nei confronti sempre della fallita SIT Srl; questo, ovviamente, perché l’Istituto di Credito era stato tacitato di ogni sua pretesa di credito da parte del garante reale Comune di Lozzo.
Quest’ultimo se vuole ora, a sua volta, vantare le sue ragioni di credito dovrebbe ad avviso del sottoscritto attivare altra azione esecutiva comportante tutta una prevista trafila (pignoramento, ingiunzione, precetto ecc.). Anzi, va detto che, con tutta probabilità, c’è stata una qualche inerzia, necessitando e dovendo essere le due azioni (estinzione della prima esecuzione ed accensione della seconda) sincronizzate e contestualizzate in modo da non lasciare un lasso temporale vuoto ed “asettico”. Per di più, con tutta probabilità, il vincolo ipotecario è “caducato” insieme alla estinzione della intera procedura già avviata dalla banca ex creditrice.
Nelle more quindi dell’innesco di una nuova azione da parte del nostro Ente ed essendo stato dichiarato valido il contratto concessorio fino al 2017, ecco come la richiesta attuale di decadenza della “custodia” e restituzione della chiave, avanzata dal legale del De Rossi, potrebbe trovare una sua plausibilità.
Qui non è in discussione il diritto di proprietà in capo al Comune, che comunque sussisteva anche in presenza della garanzia ipotecaria. Qui il punto è un altro, riassumibile nel corno del dilemma racchiuso in queste considerazioni:
- è da considerarsi prioritaria e preminente la ragione di credito del Comune (sembra non ancora riconosciuta in sede giudiziaria) e quindi è da valutare l’avvio di apposita procedura esecutiva che dovrebbe portare, in ultima analisi, anche allo sfratto?
- o si deve dare prevalenza alla ormai riconosciuta validità contrattuale in capo alla sub-concessionaria, contratto rinnovato in automatico per altri 12 anni fino al 2017?
Va tenuto presente che l’attuale Cooperativa Sora Crepa è succeduta alla precedente soc. Il Cormorano per trasformazione (vedasi documento sottoscritto dal sindaco Da Pra Silvano per benestare ed accettazione, prodotto su questo stesso blog). Mentre il vero contratto di concessione era stato stipulato dal Comune con la SIT Srl ex mutuataria, ora fallita (contratto 30/le, a titolo gratuito contro impegno alla ristrutturazione con finalità e scopi di promozione turistica). Essendo il debito di quest’ultima “assolto” in sua vece dal garante reale Comune di Lozzo, il contratto 12/le di sub-concessione risulta ora attivato con altro e distinto soggetto giuridico e pertanto apparirebbe alquanto opinabile una azione rivendicatrice nei confronti dell’attuale sub-concessionario, implicitamente autorizzato con sentenza ad occupare l’immobile per un altro lungo periodo di tempo.
Altri propenderebbero per una valutazione affatto diversa e molto sbilanciata a favore del Comune, ciò nella considerazione che, venuto meno il contratto principale, dovrebbe essere dichiarata anche la decadenza del contratto ad esso collegato e strettamente dipendente.
Ai posteri l’ardua sentenza!!